Sospensione dei mutui nelle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato colpite da eccezionali eventi metereologici
Milano, 21 novembre 2023.
A seguito delle condizioni meteorologiche avverse che hanno colpito le province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – ha emanato l’Ordinanza n.1037 del 5 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’11 novembre 2023, Serie Generale.
Ai sensi dell’Ordinanza, è stato riconosciuto, “ai soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola) svolta nei medesimi edifici”il dirittodi richiedere la sospensione delle rate dei medesimi mutui, a fronte della presentazione di un’autocertificazione dei danni subiti.
I mutuatari potranno scegliere se:
- sospendere l’intera rata (sia quota capitale che interessi), oppure
- sospendere soltanto la quota capitale, continuando a corrispondere gli interessi nel periodo di sospensione.
La sospensione delle rate può essere richiesta entro il 31.12.2023 fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
AMCO, nell’esprimere piena solidarietà alle persone colpite dal catastrofico evento naturale, informa che coloro che volessero presentare la richiesta di sospensione, possono contattare il proprio gestore di riferimento in AMCO per avere tutte le indicazioni necessarie.
Di seguito il testo dell’art. 11, comma 1, dell’Ordinanza “In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale”.