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Sospensione dei mutui nelle province colpite dal maltempo in Emilia Romagna, Marche e Toscana

 
 

Milano, 5 giugno 2023. A seguito delle condizioni meteorologiche avverse che hanno colpito le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena, Ancona, Pesaro, Urbino e laprovincia di Firenze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – ha emanato l’Ordinanza n.992 dell’8 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12.05.2023.

Ai sensi dell’Ordinanza, è stato riconosciuto, ai soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola) svolta negli edifici interessati dal citato evento, il diritto di richiedere la sospensione delle rate dei mutui dei relativi edifici, a fronte di un’autocertificazione dei danni subiti.

I mutuatari potranno scegliere se:

  • sospendere l’intera rata (sia quota capitale che interessi), oppure
  • sospendere soltanto la quota capitale, continuando a corrispondere gli interessi nel periodo di sospensione.

La sospensione delle rate può essere richiesta entro il 05 luglio 2023 fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.

AMCO, nell’esprimere piena solidarietà alle persone colpite dal catastrofico evento naturale, informa che coloro che volessero presentare la richiesta di sospensione, possono contattare il proprio gestore di riferimento in AMCO per avere tutte le indicazioni necessarie.

Di seguito il testo dell’art. 11 dell’Ordinanza “… il predetto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. Lo stesso articolo prevede per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale …”